COLLEGIO DEI PROBIVIRI SE NOMINATO

ART.14
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra non soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri decide su tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e i Soci, i membri del Consiglio Direttivo ed i liquidatori, in dipendenza ed in relazione alla esecuzione ed interpretazione del presente Statuto, ad eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi.
Il Collegio giudicherà inappellabilmente secondo equità, senza formalità di procedura e pronuncerà il suo lodo come amichevole compositore.
Con apposita relazione scritta il Collegio richiama organi o singoli associati ai loro doveri.

 

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