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COLLEGIO DEI PROBIVIRI SE NOMINATO
ART.14
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati
dall'Assemblea anche fra non soci, che durano in carica cinque anni e
sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri decide su tutte le eventuali controversie
che dovessero sorgere tra l'Associazione e i Soci, i membri del
Consiglio Direttivo ed i liquidatori, in dipendenza ed in relazione
alla esecuzione ed interpretazione del presente Statuto, ad eccezione
delle controversie che per legge non possono compromettersi.
Il Collegio giudicherà inappellabilmente secondo equità, senza
formalità di procedura e pronuncerà il suo lodo come amichevole
compositore.
Con apposita relazione scritta il Collegio richiama organi o singoli
associati ai loro doveri.
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