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PATRIMONIO - FINANZIAMENTI
ART. 4
I Soci partecipanti (Soci Fondatori) contribuiscono alla
costituzione dell’Associazione con la somma prevista dall’atto
costitutivo, da versare entro al momento dell’Atto.
Il patrimonio iniziale dell’Associazione dalle quote versate dai Soci
promotori.
Il patrimonio potrà essere costituito:
a) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati
dall'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
ART. 5
L'Associazione non ha scopo di lucro; essa si finanzia:
a) con i contributi degli associati;
b) con i contributi di altri enti pubblici o privati;
c) con le oblazioni di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che
private);
d) con i contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai seminari o
convegni organizzati dall'associazione;
e) con i proventi dei contratti di promozione e sponsorizzazione;
f) con le attività di Counseling e cliniche, risolte le spettanze dei
Counselor e dei professionisti.
g) Finanziamenti o contributi provenienti da Enti, nazionali ed
esteri, con il quali l’Associazione collabora.
Le quote sociali, i contributi volontari e gli eventuali contributi
straordinari (i quali ultimi sono ammissibili purché opportunamente
motivati e non in contrasto con le finalità dell'Associazione) devono
essere versati al legale rappresentante dell'Istituto che redige un
registro di entrate e uscite (Tesoriere), e, almeno una volta
all'anno, presenta all'assemblea la situazione della cassa sociale.
ART. 6
Durante la vita dell'Associazione non possono essere
distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
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