PATRIMONIO - FINANZIAMENTI

ART. 4
I Soci partecipanti (Soci Fondatori) contribuiscono alla costituzione dell’Associazione con la somma prevista dall’atto costitutivo, da versare entro al momento dell’Atto.
Il patrimonio iniziale dell’Associazione dalle quote versate dai Soci promotori.
Il patrimonio potrà essere costituito:
a) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati dall'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

ART. 5
L'Associazione non ha scopo di lucro; essa si finanzia:
a) con i contributi degli associati;
b) con i contributi di altri enti pubblici o privati;
c) con le oblazioni di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private);
d) con i contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai seminari o convegni organizzati dall'associazione;
e) con i proventi dei contratti di promozione e sponsorizzazione;
f) con le attività di Counseling e cliniche, risolte le spettanze dei Counselor e dei professionisti.
g) Finanziamenti o contributi provenienti da Enti, nazionali ed esteri, con il quali l’Associazione collabora.
Le quote sociali, i contributi volontari e gli eventuali contributi straordinari (i quali ultimi sono ammissibili purché opportunamente motivati e non in contrasto con le finalità dell'Associazione) devono essere versati al legale rappresentante dell'Istituto che redige un registro di entrate e uscite (Tesoriere), e, almeno una volta all'anno, presenta all'assemblea la situazione della cassa sociale.

ART. 6
Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 

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