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SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 17
L’Associazione può essere sciolta dai Soci Fondatori, con il voto
favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli aventi diritto.
Allo scioglimento dell’Associazione, i beni che restano dopo la
liquidazione saranno devoluti a favore di altre associazioni con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 L.662/1996 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
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