SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17
L’Associazione può essere sciolta dai Soci Fondatori, con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli aventi diritto.
Allo scioglimento dell’Associazione, i beni che restano dopo la liquidazione saranno devoluti a favore di altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 L.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

 

 

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